
Assolto Antonino Pipitone dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare perchè il fatto non costituisce reato.
I fatti fanno riferimento al mancato adempimento all'obbligo di mantenimento del figlio maggiore Kevin nell'arco temporale che va dal 2017 al 2022, quando il figlio a sporgeva querela contro il proprio padre.
Il processo è stato celebrato con rito abbreviato al Tribunale di Marsala davanti al Giudice Massimiliano Alagna.
Durante il corso dell'udienza del 20 maggio, oltre la lettura del dispositivo di sentenza, ci sono state le repliche del Pubblico Mistero Raimonda Albertini e delle difese.
Il Pubblico Ministero chiarisce che, mentre l'articolo 570 comma 2, n.2, del Codice Penale fa capo alla capacità reddituale del figlio e alla maggiore età, l'articolo 570 bis chiede esclusivamente la mancata costituzione dell’assegno di mantenimento a prescindere dai presupposti sopra elencati.
Su questo punto, l'avvocato Pietro Marino -che ha assistito Kevin Pipitone- afferma che vi è una parte civile, nel periodo di contestazione che sostiene che il proprio assistito sarebbe stato autosufficiente dal punto di vista economico.
Mentre il 570 comma 2, n. 2, richiede che nel soggetto talora sussista una autosufficienza economica potrebbe far venire meno i presupposti normativi previsti dalle disposizioni di legge, il 570 bis prescinde dall’aver recato un danno di natura economica per la incapacità economica del soggetto.
Il dato decisivo è la mera inottemperanza all’obbligo di mantenimento, afferma l’avvocato.
La difesa dell'imputato rileva, nel proprio scritto difensivo, continua Marino, che addirittura doveva essere il figlio a dare delle somme di denaro al padre, e che, quanto alla sussistenza del dolo, essendo l’imputato conscio dell’autosufficienza economica del figlio che aveva lasciato la casa familiare per costituire un nucleo con la donna che sarà poi la futura moglie, rileva la difesa che la consapevolezza, e quindi il mancato ottemperamento agli obblighi derivanti dalla sentenza civile, sia stato dettato sotto il profilo psicologico perché sapeva che il figlio fosse autosufficiente.
L’arco temporale è sì quello che va dal 2017 al 2022 ma la visuale è molto più ampia dal punto di vista cronologico perché la sentenza che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Piera Maggio è del 2012, e l’arco temporale che va dal 2007 al 2018 non è stato possibile contestarlo, solo esclusivamente perché prescritto.
Se, come dice la difesa, si chiede l’avvocato Marino, il padre si era avveduto della capacità economica del figlio (capacita reddituale avvenuta in tempi più recenti rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) non versando il mantenimento, mi chiedo come sotto il profilo soggettivo il sig. Pipitone non abbia contribuito sin dall’inizio.
Di tutt'altro avviso l'avv. Luisa Calamia che ha assistito Antonino Pipitone:
L’arco temporale è sì quello che va dal 2017 al 2022 ma la visuale è molto più ampia dal punto di vista cronologico perché la sentenza che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio con Piera Maggio è del 2012, e l’arco temporale che va dal 2007 al 2018 non è stato possibile contestarlo, solo esclusivamente perché prescritto.
Se, come dice la difesa, si chiede l’avvocato Marino, il padre si era avveduto della capacità economica del figlio (capacita reddituale avvenuta in tempi più recenti rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) non versando il mantenimento, mi chiedo come sotto il profilo soggettivo il sig. Pipitone non abbia contribuito sin dall’inizio.
Di tutt'altro avviso l'avv. Luisa Calamia che ha assistito Antonino Pipitone:
Se dovessimo ragionare in assenza di presupposti come il raggiungimento della maggiore età e in presenza di una autonomia economica, asserisce l'avv. Calamia, ci troveremmo noi difensori in difetto nel momento in cui consiglieremmo ai nostri assistiti di fare causa ai genitori, perché diventerebbe questo uno strumento potentissimo nelle mani dei figli, se dovessimo accogliere l’assunto della parte civile che si ostina a chiedere assegno di mantenimento ove non spetti.
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